| Ricordati che la tua Carta di credito Revolving è strettamente personale e non è cedibile. Non dimenticare inoltre di firmarla sul retro nell'apposito spazio. Quando la ricevi controlla subito la data di inizio validità e la correttezza dei dati riportati.
Conserva il tuo codice segreto personale (PIN) sempre separato dalla carta di credito e non condividerlo con nessuno per alcun motivo.
Tieni sempre con te i numeri telefonici da chiamare in caso di smarrimento o furto della carta di creditoper poterla bloccare immediatamente.
Conserva sempre le ricevute degli acquisti e dei prelievi effettuati con la carta di credito in maniera da poter controllare sull'estratto conto l'esattezza degli addebiti.
Non fornire mai il tuo numero di carta
di credito a terzi soprattutto utilizzando servizi quali posta elettronica, servizi di messaggistica istantanei, sms, mms, telefono.
Non rispondere mai richieste di conferma del numero della carta e del codice PIN anche su siti web che possano sembrare del circuito relativo alla carta revolving.
Nel caso in cui decidessi di utilizzare la tua carta di credito per effettuare transazioni on line è bene utilizzare alcune precauzioni:
Verificare sempre
la solidità e la reputazione della società presso la quale si intende effettuare acquisti.
Controllare di aver ricevuto (generalmente via e-mail) copia del proprio ordine di acquisto, unitamente al numero di transizione (conservando entrambi i documenti).
In caso di richiesta ulteriore da parte del merchant del numero della carta è consigliabile non fornire tale numero nè telefonicamente nè via e-mail in risposta.
IL DIRITTO DI RECESSO A SEGUITO DELLE TRANSAZIONI ON LINE
Per quanto riguarda tutti gli acquisti effettuati a distanza, il consumatore possiede il diritto di recesso, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
Qualora esso venga esercitato relativamente ad un bene acquistato tramite una forma di credito, il recesso dal contratto di compravendita comporta anche la risoluzione immediata del contratto di credito: il venditore di beni/servizi sarebbe tenuto a rifondere, al concedente della carta stessa, il controvalore del bene/servizio in questione.
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