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Questo avviso richiama
l'attenzione sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti
a favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi
offerti da Aliprestito prevista dal D.Lgs.
n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni
di Vigilanza della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
- Di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- Di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi,
datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla società, sulle caratteristiche e sui
rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni
economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- Qualora la società si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di
questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;
di ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto
senza termini e condizioni, una copia completa del relativo
testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo
delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata
valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di
tale copia non impegna l'intermediario (ed il cliente) alla
stipula del contratto;
- Di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include
il documento di sintesi;
- Di ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche
sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di
durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto
ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- Di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali;
- Di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non
inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione
ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente
praticate;
- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia
della documentazione relativa a singole operazioni compiute
negli ultimi dieci anni.
In particolare, per i contratti di credito al consumo ( cfr.
art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:
- Di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi,
gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso,
se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1 %
del capitale residuo;
- Di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa
la compensazione;
- Nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire
contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti
di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione
in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
- L'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi
normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla
sede o dalle dipendenze della finanziaria e prima della conclusione
del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso
e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- L'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed
ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- L'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente
di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- L'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali
sulla capitalizzazione degli interessi;
- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per -la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli
di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole
sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i
prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo,
sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli
annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG)
e del relativo periodo di validità;
- L'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità
del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle
singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG; le eventuali garanzia richieste; le eventuali coperture
assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo
del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni,
la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto
di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare;
il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto
e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento
del diritto dì proprietà, qualora il passaggio
della proprietà non sia immediato;
- L'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice
civile nel caso di inadempimento del compratore ai contratti
di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso
un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro
ricevuto in prestito. *In particolare, la sostituzione automatica
prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente
per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri
prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e
servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO
E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Aliprestito S.p.A. aderisce all'indicazione degli Organi
di Vigilanza, in ordine alla costituzione dell'Ufficio Reclami
della clientela, che prevede una procedura di risoluzione delle
controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese
relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Aliprestito
S.p.a.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente
entro un anno da quando il fatto contestato si è verificato.
Il reclamo va presentato con lettera
raccomandata A/R da indirizzarsi alla Aliprestito S.p.a.
- Via San Luca 15/4 - 16124 Genova
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento di accoglimento
ovvero di rigetto del reclamo presentato dal Cliente, con idonea
motivazione, entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente, Aliprestito
S.p.a. deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna
a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto
dal provvedimento di accoglimento adottato dall'Ufficio Reclami,
il Cliente, entro un anno dalla comunicazione del provvedimento,
potrà impugnarlo con istanza in carta libera (senza formalità alcuna) da inviarsi a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio
Reclami, presso la sede legale di Aliprestito S.p.a. - Via
San Luca 15/4 - 16124 Genova
L'ufficio Centrale Reclami è un organo collegiale composto
da tre membri e la decisione verrà adottata entro sessanta
giorni dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio Centrale
Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della
controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria
ordinaria.
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